IVA AGEVOLATA SU CAMINETTI E STUFE

Con legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al’art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11. Risulta pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota iva del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.

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