DETRAZIONE IRPEF DEL 50%

La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata anche per l’acquisto di una stufa o un camino a legno o a pellet effettuato dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2019, a patto che l’acquisto rientri all’interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie

(Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) In vigore dal 01/01/2015
A)
….
H) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia)

Quindi in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento NON inferiore al 70%.

(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09.05.92: “tipi di opere ammesse alle agevolazioni fiscali….. g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di prodotti vegetali a condizione che, in condizioni di regime,presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%)

Al fine di evitare la decadenza dei benefici previsti dalla normativa occorre fare attenzione a quanto segue:

– Pagamento tramite bonifico bancario/postale effettuato dall’intestatario della fornitura in cui riportare sulla causale:
      o Riferimenti di legge: DPR 917/86 Tuir art.16 bis
      o Codice fiscale soggetto che paga
      o Codice fiscale/partita iva del beneficiario del pagamento

A seguire occorrerà:
– Conservare contabile del bonifico e relative fatture di riferimento, attestazione di conseguimento dei risparmi energetici del prodotto acquistato
– Trasmettere per via telematica all’Enea le informazioni sull’intervento effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori al fine di permettere il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019
(L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA VA EFFETTUATO ATTRAVERSO IL SITO
https://detrazionifiscali.enea.it/ SEZIONE “BONUS CASA DETRAZIONI 50%”)

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